Lo stesso rigore che l’Amministrazione Comunale vuole dal cittadino, oggi, il cittadino la pretende dall’Amministrazione Comunale!!!

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Parliamo ancora di passerella, a favore dei disabili, per attraversare Riva Vena a Chioggia. Un intervento nobile, con un opera nefasta! Ma questa volta, la segnalazione è fine. Un cittadino chiede come mai non vi è trasparenza nell’esecuzione di quest’opera, attraverso l’esposizione del cartello di cantiere, obbligatorio anche per i lavori pubblici.

Certo, quando me lo hanno segnalato, mi hanno strappato un sorriso, però poi con un ragionamento più approfondito, ho creduto opportuno non dare per scontato la questione, che porrò presto all’attenzione del Consiglio Comunale attraverso una interpellanza, se non avrò risposta dagli uffici.

Il cartello di cantiere, infatti, offre la possibilità di fornire dei dati essenziali di legittimità e correttezza dell’opera, ad esempio: tipo, importo e modalità di realizzazione dell’opera, ma anche autorizzazioni, imprese esecutrici, nomi dei responsabili, scomposizione tra opere e oneri sicurezza, categorie di lavoro eseguite, ribasso d’asta, responsabile del procedimento e durata dei lavori. Come mai non c’è? forse non tutto è in regola? Manca qualche documentazione? Comunque, oggi, fino a prova contraria, manca il cartello e il Comune, per legge, deve essere sanzionato. 

Da sempre, gli uffici comunali bocciano, a volte con eccesso di zelo, le richieste di edilizia privata se non vi sono, giustamente, tutti i documenti e presentati per tempo. Bocciano le opere da costruire, magari, con un’interpretazione restrittiva della legge. Sanzionano, fino all’abbattimento, le opere senza preoccuparsi di trovare la strada per risolvere il problema, magari datato. In sintesi, mi vien chiesto che lo stesso rigore che l’Amministazione Comunale ha nei confronti del cittadino, oggi, questo rigore sia applicato nei confronti dell’Amministrazione stessa. “Par Condicio”.

Da una rapida anali della normativa in materia di lavori pubblici, il d.P.R. 380/2001, all’art. 27, comma 4 prescrive l’obbligo di esposizione del cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni. Nel caso di lavori pubblici le dimensioni del “cartello da cantiere” sono fissate dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990 e stabilite nelle dimensioni minime di 1 mt. di base x 2 mt. di altezza, oltre a prevedere altri contenuti relativi all’indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese; l’indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici; l’indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori. Contemporaneamente alla consegna dei lavori è, quindi, necessario che l’impresa esecutrice delle opere predisponga il cartello di identificazione dei lavori da installare in prossimità dell’accesso al cantiere e tale cartello dovrà indicare: tipo di opere da realizzare, importo delle opere, modalità di realizzazione, estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire, stazione appaltante, impresa o imprese esecutrici, imprese subappaltatrici, nome del progettista architettonico, delle strutture, degli impianti, del direttore dei lavori, degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere, coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza), del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza); del direttore di cantiere, responsabili delle imprese subappaltatrici. Nel caso di appalti pubblici devono essere specificati nel cartello di cantiere anche: scomposizione dell’importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza; categorie di lavoro eseguite; ribasso d’asta; responsabile del procedimento; durata dei lavori.

Nel fantasioso Paese in cui viviamo, in materia di cartello dei lavori per cantieri edili, esiste l’art. 27, comma 4 del d.P.R. 380/2001 che obbliga, a pena di sanzioni, ad esporre il cartello di cantiere, esiste la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1° giugno 1990 che per i lavori pubblici stabilisce nelle dimensioni minime di 1 mt. di base x 2 mt. di altezza le misure del cartello di cantiere ed esiste il DL 507/1993, art. 17 che stabilisce che i cartelli obbligatori (inferiori a ½ metro quadrato) sono esenti da imposte pubblicitarie.