Sentenza del 24 maggio 2011 sulla Darsena San Felice

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  Non c’è molto da aggiungere rispetto i contenuti del documento descritto qui in calce. Vale la pena ricordare che dal 1995, anno di proposta per la costruzione della darsena San Felice, molti anni sono passati. Nel 1997 viene adottato il piano attuativo. Nel 1998 cambia la giunta, nel frattempo si ottiene un finanziamento dalla Comunità Europea, la nuova giunta ferma il progetto e la regione ritira il finanziamento. Inizia il tuortuoso percorso per avere giudizio con il primo ricorso al TAR. Dopo 15 anni circa ecco la sentenza definitiva:

N. 04866/2011REG.PROV.COLL.

N. 10020/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso per ottemperanza n. 10020 del 2010, proposto dalla Porto Turistico San Felice s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Ivone Cacciavillani e Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso Ivone Cacciavillani in Roma, via Tacito, 41;

contro

Comune di Chioggia, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Simonetta De Sanctis Mangelli e Carmelo Papa, con domicilio eletto presso Simonetta De Sanctis Mangelli in Roma, via Pasubio 4;

per l’esecuzione

della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 1272 del 5 marzo 2010;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Stefano Salvatore Scoca, su delega dell’avv. Chiara Cacciavillani (nella fase preliminare), nonché l’avv. Simonetta De Sanctis Mangelli (al momento della chiamata della causa);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 10020 del 2010, Porto Turistico San Felice s.p.a. propone giudizio per l’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 1272 del 5 marzo 2010 con la quale erano stati congiuntamente decisi due diversi ricorsi proposti contro il Comune di Chioggia ed aventi ad oggetto, rispettivamente, il ricorso n. 6512 del 2000, l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 990 del 5 maggio 2000, ed il ricorso n. 7212 del 2000, l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 990 del 5 maggio 2000.

Decidendo i due ricorsi, questa Sezione così provvedeva:

1. Accoglie l’appello n. 6512 del 2000, respinge l’appello n. 7212 del 2000 e per l’effetto in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 990 del 5 maggio 2000, accoglie la domanda risarcitoria proposta con il ricorso di primo grado;

2. Dispone che il Comune di Chioggia provveda, a norma dell’art. 35 comma 2 del D.Lvo 31 marzo 1998, a proporre alla Porto San Felice s.p.a. il pagamento di una somma, a titolo di ristoro per il danno sofferto, secondo i parametri indicati nella parte motiva, entro il termine di giorni 180 dal deposito della presente sentenza;

3. Condanna il Comune di Chioggia a rifondere alla Porto San Felice s.p.a. le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €. 5.000,00 (euro cinquemila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge”.

Con il ricorso ora in scrutinio, la ricorrente Porto Turistico San Felice s.p.a. evidenzia di essersi attivata per consentire all’amministrazione la formulazione della proposta a lei spettante, anche dopo la notifica della sentenza, proponendo una relazione di stima in data 4 agosto 2010, accettando la proroga richiesta dal Comune in data 12 agosto 2010, proponendo un ulteriore sollecito in data 17 agosto 2010 a cui seguiva una nuova richiesta di proroga del 4 ottobre 2010, fino a conseguire un atto, prot. 54091 del 29 ottobre 2010, nel quale il Comune procedeva ad una indicazione del quantum dovuto che non teneva conto del contenuto della sentenza ottemperanda.

In particolare, procedeva ad una decurtazione del dovuto in relazione alla prima voce di danno e non indicava alcun risarcimento per le altre voci indicate in sentenza.

A seguito di tale provvedimento, Porto Turistico San Felice s.p.a. proponeva ricorso, ritenendo fondamentalmente eluso il giudicato.

Nel giudizio di ottemperanza, si è costituito il Comune di Chioggia, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 24 maggio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. – Va rilevato che la sentenza ottemperanda aveva indicato le voci di danno riconoscibili in favore della ricorrente Porto San Felice s.p.a., precisando che:

Sulla scorta di quanto dedotto in precedenza, deve affermarsi la responsabilità piena del Comune di relazione alla perdita del finanziamento comunitario, derivato dall’attività illegittima condotta.

In merito all’ulteriore danno per mancata disponibilità dei capitali, deve ritenersi sicuramente acquisita la prova del danno subito in relazione alla immobilizzazione dei fondi versati quale capitale sociale, trattandosi di fattispecie sicuramente lesiva e collegata alla mancata esplicazione dell’attività d’impresa.

In merito poi al l’ulteriore danno per lucro cessante da inoperosità della struttura imprenditoriale, ritiene la Sezione che esso possa essere riconosciuto, in relazione al probabile utile di gestione che dovrà essere calcolato non in base alla valutazione prognostica effettuata dalla parte con propria consulenza, ma in relazione a quanto in concreto realizzato successivamente al reale inizio dell’attività imprenditoriale, come documentato con il deposito di documenti del 10 novembre 2009, parametrando i risultati effettivi di gestione al periodo in cui la società non ha potuto operare a causa dell’illegittima azione del Comune”.

L’ottemperanza alla sentenza va quindi vista in relazione ai singoli profili di danno riconosciuti all’allora appellante.

Dalla disamina degli atti e per espressa ammissione dell’amministrazione resistente, il Comune di Chioggia, sulla base di una relazione del proprio collegio dei revisori dei conti, ha formulato alla ricorrente una proposta di liquidazione che teneva conto, pro quota, del solo danno da perdita del finanziamento comunitario, e quindi in aperta violazione del giudicato di questa Sezione, che aveva analiticamente indicato le poste oggetto di liquidazione.

La mancata ottemperanza al giudicato è quindi del tutto palese, e comporta l’accoglimento del ricorso, con previsione aggiuntiva della nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore esecuzione in luogo dell’amministrazione inadempiente, che si individua in dispositivo.

3. – Il ricorso va quindi accolto. Le spese processuali possono essere compensate, data la particolarità della vicenda e la oggettiva difficoltà di quantificazione delle somme dovute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 10020 del 2010 e per l’effetto dispone che il Comune di Chioggia dia integrale esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 1272 del 5 marzo 2010, adottando gli atti necessari nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza

2. Dispone che, in caso di ulteriore inadempimento, a tale esecuzione provveda il commissario ad acta, qui nominato nella persona del capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o di un dirigente da lui delegato, che procederà una volta scaduto il termine di sessanta giorni predetto e su istanza della parte ricorrente;

3. Pone a carico del Comune di Chioggia il compenso al commissario ad acta, indicando in €. 3.000,00 la somma da corrispondersi a titolo di anticipo, da scomputarsi sulla successiva liquidazione, da quantificarsi con separato provvedimento;

4. Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Guido Romano, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 04866/2011REG.PROV.COLL.

N. 10020/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso per ottemperanza n. 10020 del 2010, proposto dalla Porto Turistico San Felice s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Ivone Cacciavillani e Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso Ivone Cacciavillani in Roma, via Tacito, 41;

contro

Comune di Chioggia, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Simonetta De Sanctis Mangelli e Carmelo Papa, con domicilio eletto presso Simonetta De Sanctis Mangelli in Roma, via Pasubio 4;

per l’esecuzione

della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 1272 del 5 marzo 2010;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Stefano Salvatore Scoca, su delega dell’avv. Chiara Cacciavillani (nella fase preliminare), nonché l’avv. Simonetta De Sanctis Mangelli (al momento della chiamata della causa);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 10020 del 2010, Porto Turistico San Felice s.p.a. propone giudizio per l’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 1272 del 5 marzo 2010 con la quale erano stati congiuntamente decisi due diversi ricorsi proposti contro il Comune di Chioggia ed aventi ad oggetto, rispettivamente, il ricorso n. 6512 del 2000, l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 990 del 5 maggio 2000, ed il ricorso n. 7212 del 2000, l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 990 del 5 maggio 2000.

Decidendo i due ricorsi, questa Sezione così provvedeva:

1. Accoglie l’appello n. 6512 del 2000, respinge l’appello n. 7212 del 2000 e per l’effetto in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 990 del 5 maggio 2000, accoglie la domanda risarcitoria proposta con il ricorso di primo grado;

2. Dispone che il Comune di Chioggia provveda, a norma dell’art. 35 comma 2 del D.Lvo 31 marzo 1998, a proporre alla Porto San Felice s.p.a. il pagamento di una somma, a titolo di ristoro per il danno sofferto, secondo i parametri indicati nella parte motiva, entro il termine di giorni 180 dal deposito della presente sentenza;

3. Condanna il Comune di Chioggia a rifondere alla Porto San Felice s.p.a. le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €. 5.000,00 (euro cinquemila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge”.

Con il ricorso ora in scrutinio, la ricorrente Porto Turistico San Felice s.p.a. evidenzia di essersi attivata per consentire all’amministrazione la formulazione della proposta a lei spettante, anche dopo la notifica della sentenza, proponendo una relazione di stima in data 4 agosto 2010, accettando la proroga richiesta dal Comune in data 12 agosto 2010, proponendo un ulteriore sollecito in data 17 agosto 2010 a cui seguiva una nuova richiesta di proroga del 4 ottobre 2010, fino a conseguire un atto, prot. 54091 del 29 ottobre 2010, nel quale il Comune procedeva ad una indicazione del quantum dovuto che non teneva conto del contenuto della sentenza ottemperanda.

In particolare, procedeva ad una decurtazione del dovuto in relazione alla prima voce di danno e non indicava alcun risarcimento per le altre voci indicate in sentenza.

A seguito di tale provvedimento, Porto Turistico San Felice s.p.a. proponeva ricorso, ritenendo fondamentalmente eluso il giudicato.

Nel giudizio di ottemperanza, si è costituito il Comune di Chioggia, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 24 maggio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. – Va rilevato che la sentenza ottemperanda aveva indicato le voci di danno riconoscibili in favore della ricorrente Porto San Felice s.p.a., precisando che:

Sulla scorta di quanto dedotto in precedenza, deve affermarsi la responsabilità piena del Comune di relazione alla perdita del finanziamento comunitario, derivato dall’attività illegittima condotta.

In merito all’ulteriore danno per mancata disponibilità dei capitali, deve ritenersi sicuramente acquisita la prova del danno subito in relazione alla immobilizzazione dei fondi versati quale capitale sociale, trattandosi di fattispecie sicuramente lesiva e collegata alla mancata esplicazione dell’attività d’impresa.

In merito poi al l’ulteriore danno per lucro cessante da inoperosità della struttura imprenditoriale, ritiene la Sezione che esso possa essere riconosciuto, in relazione al probabile utile di gestione che dovrà essere calcolato non in base alla valutazione prognostica effettuata dalla parte con propria consulenza, ma in relazione a quanto in concreto realizzato successivamente al reale inizio dell’attività imprenditoriale, come documentato con il deposito di documenti del 10 novembre 2009, parametrando i risultati effettivi di gestione al periodo in cui la società non ha potuto operare a causa dell’illegittima azione del Comune”.

L’ottemperanza alla sentenza va quindi vista in relazione ai singoli profili di danno riconosciuti all’allora appellante.

Dalla disamina degli atti e per espressa ammissione dell’amministrazione resistente, il Comune di Chioggia, sulla base di una relazione del proprio collegio dei revisori dei conti, ha formulato alla ricorrente una proposta di liquidazione che teneva conto, pro quota, del solo danno da perdita del finanziamento comunitario, e quindi in aperta violazione del giudicato di questa Sezione, che aveva analiticamente indicato le poste oggetto di liquidazione.

La mancata ottemperanza al giudicato è quindi del tutto palese, e comporta l’accoglimento del ricorso, con previsione aggiuntiva della nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore esecuzione in luogo dell’amministrazione inadempiente, che si individua in dispositivo.

3. – Il ricorso va quindi accolto. Le spese processuali possono essere compensate, data la particolarità della vicenda e la oggettiva difficoltà di quantificazione delle somme dovute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 10020 del 2010 e per l’effetto dispone che il Comune di Chioggia dia integrale esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 1272 del 5 marzo 2010, adottando gli atti necessari nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza

2. Dispone che, in caso di ulteriore inadempimento, a tale esecuzione provveda il commissario ad acta, qui nominato nella persona del capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o di un dirigente da lui delegato, che procederà una volta scaduto il termine di sessanta giorni predetto e su istanza della parte ricorrente;

3. Pone a carico del Comune di Chioggia il compenso al commissario ad acta, indicando in €. 3.000,00 la somma da corrispondersi a titolo di anticipo, da scomputarsi sulla successiva liquidazione, da quantificarsi con separato provvedimento;

4. Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Guido Romano, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)