Emendamenti del PDL e approvazione del Piano Casa Comunale

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Mercoledi 28 alle 02.30 di notte viene approvato il Piano Casa comunale di Chioggia dopo l’assedio del PDL per far votare i 10 emenda- menti presentati (3 approvati, 3 ritirati, 1 bocciato e rifatto dal PD, 3 bocciati). Ecco la delibera in anteprima, ovviamente ufficiosa composta dal PDL con tutti gli emendamenti approvati.

 

 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

PROPONENTE TERRITORIO\\SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

ANNO 2011 NUMERO 5

OGGETTO INDIRIZZI APPLICATIVI DELLA L.R. VENETO N.14/2009 COME MODIFICATA DALLA L.R. 13/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

– la Regione Veneto in data 8 luglio 2009 ha approvato, la legge regionale 14 del 2009, nota come

Piano casa”, per consentire il rilancio dell’attività edilizia attraverso l’ampliamento degli edifici esistenti e il contestuale miglioramento della qualità architettonica ed edilizia.

– il Comune di Chioggia con delibera del Consiglio Comunale n. 124 in data 27 luglio 2009 ha approvato i criteri per l’applicazione della suddetta Legge Regionale;

– il Comune di Chioggia con delibera della Giunta Comunale n. 58 in data 3 marzo 2010 ha approvato ulteriori indirizzi applicativi della suddetta Legge Regionale;

– il Comune di Chioggia con delibera della Giunta Comunale n. 122 in data 30 aprile 2010 ha approvato integrazioni alla precedente delibera della Giunta Comunale n. 58 del 3 marzo 2010

– il Comune di Chioggia con delibera del Consiglio Comunale n. 150 in data 30 novembre 2010 ha approvato delle modifiche alla deliberazione del Consiglio Comunale 124 del 27 luglio 2009,

stabilendo ulteriori criteri per l’applicazione della suddetta Legge Regionale;

VISTA

– la Legge Regionale 7 luglio 2011 n. 13 la quale ha apportato delle modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 8 luglio 2009 n.14 .

– l’art. 9 della Legge Regionale 14/2009 prevede che i comuni, entro il termine 30.novembre.2011 deliberano sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2-3-4

CONSIDERATO

che l’applicazione delle previsioni della Legge Regionale 14/2009 come modificata dalla Legge Regionale 13/2011 agli edifici ricadenti nell’ambito dei centri storici richiede una attenta e ponderata valutazione da parete dell’Amministrazione Comunale

PRESO ATTO

– Che la Legge Regionale 14/2009 come modificata dalla Legge Regionale 13/2011 trova applicazione per l’intero ambito del territorio comunale con le limitazioni previste dall’articolo 9 della citata Legge Regionale.

– del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Territorio sulla proposta della presente deliberazione, agli atti;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare i seguenti indirizzi per l’applicazione della Legge Regionale 8 luglio 2009 n. 14 come

modificata dalla Legge Regionale 13/2011:

1. di stabilire che gli ampliamenti già previsti dal PRG, DAL REGOLAMENTO EDILIZIO (emendamento Lega Nord) vigenti o da altre norme regionali e quello previsto dalla Legge Regionale n. 14/2009 così come modificata dalla Legge Regionale 13/2011, possono essere presentate con la stessa istanza di permesso di costruire E/O D.I.A. (emendamento PDL)I progetti degli ampliamenti devono distinguere le parti realizzate ai sensi delle NTA del PRG e le parti realizzate ai sensi della Legge Regionale 14/2009 come modificata dalla Legge Regionale

13/2011.

  1. di stabilire che per la modalità di calcolo degli ampliamenti di cui ai fabbricati residenziali, turistico ricettivi, commerciali, direzionali e di uso diverso, previsto dalla Legge Regionale n.14/09, come modificata dalla Legge Regionale 13/2011 vengono assunti i parametri DI SNP, VOLUME E SUPERFICIE COPERTA (emendamenti PDL e PD)previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; fermo restando che, per i fabbricati legittimati mediante il condono edilizio, volume, SNP e superficie coperta, su cui applicare gli ampliamenti previsti dalla Legge Regionale 14/2009 come modificata dalla Legge Regionale 13/2011, e’ quello determinato dall’atto abilitativo in sanatoria.

2.B di stabilire che per le strutture alberghiere detto ampliamento possa essere realizzato anche in sopraelevazione al fabbricato esistente (con l’impossibilità di ampliare in S.C.)fino ad un massimo di 35 metri (10 piani) con le seguenti modalità:

superficie coperta SC
Sup. ampliamento ammessa

SC x 20%

SA

SC x 30%
H max per ampliamento 10 livelli
Superficie lorda di pavimento dell’ampliamento

10 x SA

SL

Numeri di piani da sopraelevare SL / SC
Altezza max del fabbricato in seguito all’ampliamento 35 m = 10 livelli

(emendamento PDL, come modificato dal PD)

3. di precisare, altresì, che gli interventi realizzati ai sensi della Legge Regionale 14/2009 ,come

modificata dalla LR 13/2011 sono in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli

strumenti urbanistici territoriali, comunali, provinciali, regionali, fermo restando quanto

previsto dall’articolo 9 della citata Legge Regionale e nel rispetto dei seguenti parametri:

distanza tra pareti finestrate

10 ml

distanza tra i fabbricati nei lotti finitimi

codice civile

distanza dalla strada pubblica

come da PRG vigente e comunque non inferiore a 5 ml ,

fermo restando l’applicazione di quanto riportato nella

seconda parte del 5° comma dell’articolo 51 del

Regolamento Edilizio

Interventi di cui all’articolo 3 della L.R.

14/2009 e s.m.i.

Nel caso di applicazione delle previsioni di cui

all’articolo 3 della Legge Regionale 14/2009 , cosi

come modificato dalla Legge Regionale

13/2011,relativamente agli interventi per favorire il

rinnovamento del patrimonio edilizio esistente , al fine

della riqualificazione e del rinnovo del tessuto urbano,

detti interventi devono rispettare la distanza minima di

5 ml dal confine. Per gli interventi realizzati ai sensi del

succitato articolo 3 non è ammessa la monetizzazione

dei parcheggi. Tali posti auto devono essere reperiti

nell’area soggetta d’intervento.

 

3BIS IN ZONA AGRICOLA GLIINTERVENTI PREMIALI DEBBONO RISPETTARE I CRITERI TIPOLOGICI PREVISTI DAL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO AD ECCEZIONE DEL VOLUME MASSIMO EDIFICABILE PER IL QUALE TROVERA’ APPLICAZIONE QUANTO PREVISTO DALLA L.R. 14/2009.

L’AMPLIAMENTO DOVRA’ PRIORITARIAMENTE PREVEDERE IL RIUTILIZZO DI CORPI EDILIZI ESISTENTI, POSSIBILMENTE IN ADERENZA, OVE NON PIU DESTINATI ALLA LORO DESTINAZIONE ORIGINARIA.

NON SI RITIENE POSSIBILE APPLICARE GLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 3 DELLA L.R. 14/2009 COME MODIFICATI DALLA 13/2011, AGLI ANNESSI AGRICOLI, SE NON COME COMPLETAMENTO DI VOLUME MASSIMO EDIFICABILE NON ALTRIMENTI REALIZZABILI NEL CORPO EDILIZIO PRINCIPALE, DESTINATO A RESIDENZA, PER IL QUALE SI CHIEDE L’AMPLIAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE. (emendamento Movimento 5 Stelle)

4. di applicare l’articolo 2 della Legge n. 122/89 solo per la parte di edificio ampliata; qualora la superficie a parcheggio non fosse ricavabile all’interno del lotto può essere monetizzato secondo i disposti della delibera C.C. 91/2010 o ricavato in aree esterne a quelle di pertinenza comprese all’interno di un raggio di 300 ml. purché non già destinate a parcheggio garage di altre unità immobiliari e ove l’utilizzo di tali aree non risulti in contrasto con le destinazioni di zona previste dal PRG. Qualora gli ampliamenti comportano aumento di unità immobiliari , lo standard a parcheggio, può essere monetizzato, nel caso di ampliamenti che prevedano l’aumento di una sola unità. Negli altri casi la monetizzazione non è ammessa. PER GLI INTERVENTI ALBERGHIERI LO STANDARD EDILIZIO A PARCHEGGIO RIFERITO ALLE PARTI IN AMPLIAMENTO CHE NON SIANO DESTINATE ALLA SOLA RISTRUTTURAZIONE PUO’ ESSERE RECUPERATO IN LOTTI LIMITROFI IN PROPRIETA’ , ENTRO UN RAGGIO DI 1000 ML, NEL CASO FOSSE GARANTITO DALLA STRUTTURA ALBERGHIERA IDONEO SERVIZIO NAVETTA. (emendamento PD) Gli importi introitati dalla monetizzazione dovranno essere accantonati in un apposito capitolo a destinazione vincolata denominato “introiti relativi alla monetizzazione delle aree destinate a parcheggio” cosi come previsto dalla deliberazione consigliare n. 91 del 02.08.2010.L’Amministrazione Comunale con un proprio provvedimento successivo, disciplina il “piano dei parcheggi”.

5. di calcolare la superficie coperta quale proiezione del fabbricato esistente sul piano orizzontale,

come meglio specificato nell’art. 6 del P.R.G.

6. di consentire la cessione di quote edificatorie all’interno dello stesso edificio (condominio), previo atto di assenso alla cessione del diritto di cubatura.

7. di consentire, nel caso di gruppi di edifici oggetto di un unico permesso di costruire, la possibilità del trasferimento degli ampliamenti di tutti i fabbricati in aderenza ad un unico fabbricato o in un singolo nuovo fabbricato, fermo restando quanto previsto dal punto 3.

8. di stabilire che i benefici previsti dalla Legge Regionale 14/2009 come modificata dalla Legge Regionale 13/2011, si applicano a qualsiasi tipo di ampliamento anche se detti ampliamenti non sono conteggiati come SNP, volume e/o superficie coperta ai sensi delle NTA del PRG vigente.

9. di stabilire che le possibilità previste dal comma 1 e 2 dell’articolo 3 della Legge Regionale 14/2009 come modificata dalla Legge Regionale 13/2011 possono essere applicate agli interventi di demolizione e ricostruzione anche mediante una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari nel rispetto di quanto previsto dal punto 3 della presente delibera.

10. di stabilire che, nel caso di ampliamenti dei fabbricati a schiera con destinazione residenziale, l’ampliamento è ammesso previa approvazione, mediante la determinazione del dirigente del settore competente, di un unico progetto guida sottoscritto da tutti gli aventi diritto. I singoli atti abilitativi per la realizzazione dell’ampliamento sulle singole case a schiera, realizzati anche contemporaneamente, dovranno essere dichiarati conformi al suddetto progetto guida.

11. di demandare ad un successivo provvedimento del Consiglio Comunale i criteri applicativi della Legge Regionale 14/2009 come modificata dalla Legge Regionale 13/2011, per i centri

storici;

12. di dare atto che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le previsioni della Legge Regionale 14/2009 come modificata dalla Legge Regionale 13/2011.

13. di demandare al dirigente del Settore Territorio i successivi adempimenti e/o provvedimenti di competenza

14 DI CONSENTIRE L’APPLICAZIONE DELLA L.13/2011 E LA DCC 91/2010 ANCHE AGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DIVERSI DALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE. (emendamento Lega Nord).

15 PER I SOGGETTI RICONDUCIBILI ALLA FATTISPECIE DI CUI ALL’ALLEGATO S/4 LETTERA b E d) 1-2 DELLA L.R. 33/2002 CHE INTENDONO OPERARE NELLE MORE DALL’ART. 4 L.R. 14/2009 VIENE RICONOSCIUTA LA POSSIBILITA’ PREVISTA AL SUCCESSIVO COMMA 2 PRENDENDO COME RIFERIMENTO LA NORMATIVA VIGENTE E, QUINDI, LA LETTERA E/TER DELL’ALLEGATO S/3, CON LE MODALITA’ PREVISTE DALLO STESSO ALLEGATO LETTERA E)BIS. (emendamento UDC) A CONDIZIONE CHE VENGA FATTO E APPLICATO IL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ BALNEARI.(emendamento tecnico del Dirigente all’emendamento dell’UDC).

CHIOGGIA – Sabato 24 settembre 2011

 

 EMENDAMENTI

 

Del GRUPPO CONSIGLIARE Del COMUNE di CHIOGGIA

 

del POPOLO DELLA LIBERTA’

 

ALLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Del CONSIGLIO COMUNALE N° 5: “INDIRIZZI APPLICATIVI DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO N. 14/2009 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO 13/2011”.

 

 

 

Sul punto 1

 

EMENDAMENTO N.1:

Dopo le parole “possono essere presentate con la stessa istanza di permesso di costruire”, aggiungere le parole “e/o D.I.A.”.

 

DESCRIZIONE: Il punto 1) della proposta in oggetto stabilisce che le richieste di ampliamento ai sensi del PRG e del Piano Casa LR n.14/2009 possano essere presentate in maniera congiunta tramite unica istanza di permesso di costruire. Dato che la stessa L.R. n.14/2009, sia in prima stesura che in base alle modifiche apportate dalla L.R. n.13/2011, prevede espressamente l’utilizzo della D.I.A. (denuncia di inizio attività) si ritiene che anche le istanze di ampliamento previste dal punto 1) della deliberazione possano essere presentate, a discrezione dei progettisti, tramite D.I.A. in alternativa al Permesso di costruire.

Sul punto 2

 

EMENDAMENTO N.2:

Dopo la frase “modalità di calcolo degli ampliamenti di cui ai fabbricati residenzialieliminare le parole “turistico ricettivi, commerciali, direzionali e di uso diverso” e dopo il primo capoverso che si conclude con le parole “parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;” aggiungere le parole “per quanto attiene i fabbricati turistico ricettivi, commerciali, direzionali e di uso diverso viene assunto il parametro superficie coperta, così come previsto dall’art. 2 comma 1 della Legge Regionale 14/2009 come modificata dalla Legge Regionale N.13/2011;”

aggiungere, inoltre, il punto 2b) cosi come descritto:

2b) di stabilire che per i fabbricati a prevalenza d’uso non residenziale detto ampliamento possa essere realizzato anche in sopraelevazione al fabbricato esistente con le seguenti modalità:

superficie coperta SC
Sup. ampliamento ammessa

SC x 20%

SA

SC x 30%
H max per ampliamento 10 livelli
Superficie lorda di pavimento dell’ampliamento

10 x SA

SL

Numeri di piani da sopraelevare SL / SC
Altezza max del fabbricato in seguito all’ampliamento 35 m = 10 livelli

.

EMENDAMENTO N.3:

aggiungere il punto 2c) cosi come descritto: “2c) di stabilire che l’ampliamento per i fabbricati residenziali presentanti antecedentemente alla nuova L.R. 13/2011, sia calcolato come SNP, come da PRG vigente e ciò al fine di facilitare, e non vanificare, il processo di progettazione degli interventi e di istruttoria di tali istanze, precisando che la quantità di ampliamento viene determinata sulla base della somma delle SNP esistenti, calcolata secondo le modalità previste dal PRG vigente, legittimati;

 

DESCRIZIONE: Si trova motivazione nel fatto che con la deliberazione della Giunta Comunale del 03.03.2010 nell’ambito degli indirizzi per l’applicazione della L.R. 8 luglio 2009 n°14 si deliberò al punto 2: di stabilire che l’ampliamento per i fabbricati residenziali previsto dalla L.R. n.14, sia calcolato come Superficie Netta di Pavimento, come da PRG vigente e ciò al fine di facilitare, sia il processo di progettazione degli interventi, sia il processo di istruttoria delle istanze, precisando che la quantità di ampliamento viene determinata sulla base della somma delle SNP esistenti, calcolata secondo le modalità previste dal PRG vigente, legittimati. Pertanto per quanto attiene i fabbricati turistico ricettivi, commerciali, direzionali e di uso diverso venne assunto il parametro Superficie Coperta, così come previsto dall’art. 2 comma 1 della L.R. 14/2009. La L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. N.13/2011 conferma l’assunzione del parametro Superficie Coperta per il calcolo degli ampliamenti ammissibili dei fabbricati, poichè:

– i fabbricati turistico ricettivi, commerciali, direzionali costituiscono una base certa per accelerare l’uscita dalla attuale grave crisi che vede proprio questi comparti in forte difficoltà anche e specialmente a Chioggia;

– molte sono le istanze già protocollate presso il Comune di Chioggia per permessi di costruire per progetti di fabbricati turistico ricettivi, commerciali, direzionali rimasti sospesi in attesa della adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di recepimento del disposto di legge in questione;

– cambiare il disposto della deliberazione della Giunta Comunale del 03.03.2010 confermando la scelta della presente proposta di deliberazione di recepimento della legge regionale che modifica l’art. 2 il parametro di riferimento (nella presente proposta di deliberazione per tutti i fabbricati il parametro è quello stabilito dal PRG, mentre nella passata deliberazione solo i fabbricati residenziali, per conformità di calcolo con i parametri di PRG, dovevano vedere computare l’ampliamento ammissibile secondo il parametro SNP comporterebbe in molti casi, specialmente nel settore ricettivo turistico) la necessità di rifacimento del progetto con tutti i danneggiamenti conseguenti in ordine di tempo e di risultati, in quanto in molti casi i progetti hanno già avuta regolare istruttoria. In particolare la riduzione, talora drastica della dimensione dell’ampliamento conseguente l’applicazione del disposto dell’art. 2 della deliberazione così come ora proposta, potrebbe comportare la perdita d’interesse per attuare le opere e quindi la rinuncia ai benefici di legge e la perdita di un’importante occasione per migliorare ed ammodernare un comparto come quello ricettivo-turistico che risulta fra quelli portanti dell’economia cittadina,

In considerazione di tutto ciò si chiede di riformulare il punto 2 della presente proposta di deliberazione confermando gli indirizzi assunti con la deliberazione di recepimento della precedente Giunta Comunale, sia a proposito del parametro di riferimento per l’attuazione degli ampliamenti previsti dalla legge, sia stabilendo che per i fabbricati a prevalenza d’uso non residenziale detto ampliamento possa essere realizzato anche in sopraelevazione al fabbricato esistente confermando le modalità specifiche dello schema assunto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 03.03.2010

Delle 264 pratiche sospese dall’Amministrazione comunale, esistono molti progetti di fabbricati sia residenziali, che non residenziali, presentati, e/o istruiti precedentemente al 08 luglio, data in cui è stata modificata la L.R 14/2009 dalla L.R. 13/2011, i quali hanno proceduto alle modalità di calcolo con quelle indicate dalla D.G. 03/03/2010 punto 2. Cambiando ora le regole in corsa sulle modalità di calcolo dell’ampliamento, oltre alla diminuzione secca dell’ampliamento, verrebbero bocciate.

Sul punto 3:

EMENDAMENTO N.4:

Nella tabella aggiungere nel 1° riquadro dopo le parole “10 ml”, le parole “ovvero, nel caso di edifici esistenti costruiti a distanze inferiore a mt 5,00 dai rispettivi confini con o senza pareti finestrate, è sempre possibile sopraelevare a patto che non ci sia avanzamento verso il confini.

DESCRIZIONE: La particolarità del nostro territorio, in particolare in riferimento alle zone “B” edificate per lo più senza il rispetto delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ha creato nell’applicazione del “piano casa” una situazione di estrema disparità tra edifici di altezze diverse venendosi a creare delle situazioni paradossali: per assurdo, nel caso di due edifici antistanti con (o senza) pareti finestrate a distanza inferiore di 10 mt, l’edificio più alto potrà ulteriormente alzarsi, quello di altezza minore, invece, non può sopraelevarsi!!! Questa è proprio una discriminazione. Il D.M. n. 1444 del 1968, ha lo scopo di dare indicazioni per la redazione dei P.R.G. per disciplinare le aree libere e allora considera zone “B” quelle in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore a 1/8 della superficie fondiaria. Si può ben capire che la situazione di oggi è molto cambiata e pretendere di applicare tale decreto nelle nostre zone oggi, rende impossibile l’applicazione del piano casa (ricordiamo, inoltre, che nel frattempo i vari condoni edilizi hanno legittimato situazioni non rispettose delle distanze richieste dal decreto 1444); oppure, per assurdo, l’applicazione del piano casa produce una discriminazione verso i fabbricati più bassi circondati da fabbricati più alti, i quali in linea d’area oggetto di intervento ha spazio libero, sopra i caseggiati più bassi. Si ricorda, inoltre, che la Costituzione all’art. 117 affida allo Stato “il governo del territorio” e non la disciplina delle distanze tra le costruzioni. Nemmeno il Codice Civile si pronuncia sulla distanza tra pareti finestrate, ma parla di distanza tra fabbricati nei lotti finitimi (3,00 mt).

EMENDAMENTO N.5:

Nella tabella aggiungere nel 3° riquadro dopo le parole “Regolamento Edilizio.” la dicitura: “Nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti posti a distanza dalla strada e dai confini, inferiori ai minimi di legge, il progetto potrà prevedere il miglioramento della attuale situazione con aumento di tali distanze anche senza rispettare i limiti minimi previsti, fermo restando il rispetto di diritti dei terzi.

DESCRIZIONE: Tutte le operazioni di miglioramento del tessuto urbano devono essere sostenute e sottolineate, al fine di non produrre elementi di incertezza o difficoltà di interpretazione degli uffici amministrativi comunali, soprattutto se si parla di distanza delle strade pubbliche o situazioni confinanti. Ad esempio se ho un abitazione ai bordi della strada (la Legge impone i 5ml), e mi si da la possibilità di demolirla per ricostruirla con i benefici del Piano Casa, sarà interesse dell’amministrazione permetterlo, a patto che migliori la condizione aumentando la distanza dalla strada, anche se non si raggiungono i 5 ml, previsti dalla legge.

Sul punto 4

 

EMENDAMENTO N.6:

sostituire dopo le parole: “all’interno di un raggio di 300 ml”, con le parole “all’interno di un raggio di 600 ml

DESCRIZIONE: Questo emendamento riguarda un argomento che risulta spinoso per la città, in quanto a partire dagli anni ’60, a fronte del forte sviluppo urbano non è corrisposto un programma di organizzazione del territorio che prevedesse quegli spazi scoperti, quella viabilità, quei parcheggi e verde, quei servizi che peraltro risultano fondamentali per il moderno vivere. Dette premesse sono fondamentali per poter individuare la possibilità di avviare uno sviluppo sostenibile, anche in deroga alla stretta applicazione di rigidi parametri di legge. In tal senso si giudica positivamente le possibilità di deroga nei confronti dei parcheggi-garage, naturalmente circoscritte secondo precise prescrizioni previste dal punto 4 della proposta di deliberazione, ma nel contempo si ritiene che la loro restrittività possa essere ricondotta in limiti maggiormente compatibili con la filosofia della legge regionale stessa. In particolare sembra più ragionevole, stante la situazione sopra delineata, che il raggio entro il quale sia possibile il reperimento di standards per posti macchina sia maggiore dei 300 m previsti, venendo portato a 600 m. Ciò di fatto non comporta particolari aggravi per il traffico, ma semplicemente va nel senso che chi non dispone di garage all’interno della casa lo può avere ad una distanza maggiore, che rientra comunque nei limiti della passeggiata.

EMENDAMENTO N.7:

e sostituire dopo le parole: “l’aumento di una sola unità”, con le parole “l’aumento di un massimo di quattro unità immobiliari.

DESCRIZIONE: Circa la possibilità di monetizzazione dei posti-macchina ove non ricavabili, accordare questa possibilità per un solo posto-macchina non sembra risolvere alcun problema. Il problema invece va posto nei termini di disporre di un monte monetizzato per il capitolo previsto riservato alla monetizzazione dei posti macchina-garage che risulti di dimensioni tali da poter concretamente attuare le opere richieste per parcheggi a raso e/o multipiano, la realizzazione dei quali sta diventando sempre più urgente ed indifferibile. Per questi motivi il presente emendamento propone un massimo di quattro unità immobiliare a fronte dell’unica unità immobiliare prevista dalla proposta di deliberazione. Questo allargamento va nel senso sia di confermare la necessità di imporre dei limiti per assicurare la sostenibilità dell’intervento nei confronti del territorio, sia però nel senso di allentare il peso della prescrizione per favorire la disponibilità effettiva della città a contribuire ad un ammodernamento della città assumento una diversa considerazione del territorio, dei servizi e delle comodità.

EMENDAMENTO N.8:

Dopo le parole “lo standard a parcheggio può essere monetizzatosostituire le parole “nel caso di ampliamenti che prevedano l’aumento di una sola unità” con le parole solo per una ulteriore unità.

DESCRIZIONE: Il punto 4) delle proposta in oggetto stabilisce la possibilità di monetizzare lo standard a parcheggio nel caso di “ampliamenti che prevedano l’aumento di una sola unità”. Sembrerebbe più logico prevedere tale possibilità “limitatamente ad una sola unità”, non vincolando le possibilità complessive di un intervento globale che preveda solo in parte il reperimento in loco dello standard a parcheggio. Quindi la prima va monetizzata mentre per l’ulteriore unità immobiliare il posto auto va reperito.

EMENDAMENTO N.9:

Aggiungere dopo le parole “Negli altri casi la monetizzazione non è ammessa”, le dicitura: “ per gli interventi alberghieri lo standard edilizio a parcheggio è riferito alle parti in ampliamento che non siano destinate alla sola ristrutturazione e/o integrazione e miglioramento delle zone a servizio della struttura, ma esclusivamente alle parti riconducibili all’eventuale aumento della ricettività (posti letto) nella misura di un posto auto per ogni camera aggiunta in ampliamento; qualora la superficie a parcheggio non fosse ricavabile all’interno del lotto, è possibile recuperarla in lotti limitrofi in proprietà, affitto/convenzione o concessione entro un raggio di 1000 ml. Nel caso che la superficie a parcheggio definita per l’intervento alberghiero nel tempo non dovesse essere più disponibile per l’utilizzo da parte della struttura alberghiera, l’area equivalente a parcheggio dovrà essere monetizzata secondo la delibera C.C. 91/2010 e smi, pena la decadenza del titolo abilitativo.”

DESCRIZIONE: Per gli ampliamenti delle strutture ricettive alberghiere c’è una sostanziale differenza tra un aumento di posti letto e ristrutturazione del fabbricato con aumento di servizi o aumento di qualità. Ma anche nel caso di aumento di camere si deve tener conto della portata commerciale e turistica dell’intervento, agevolando la fruibilità dei servizi legati agli standard, aumentando appunto la distanza del reperimento dell’area a parcheggio rispetto i fabbricati residenziali.

EMENDAMENTO N.9/2 ALL’EMENDAMENTO N.9.:

Dopo le parole “entro un raggio di 1000 ml” aggiungere le parole “(o comunque in distanza ragionevole oltre i 1000 ml.)”

DESCRIZIONE: Il presente emendamento vuole favorire la flessibilità nel definire la distanza, favorendo all’interno della Città una equa distribuzione di posti auto tra le strutture alberghiere.

Sul punto 9:

EMENDAMENTO N.10:

Aggiungere: “di stabilire che l’ampliamento del 20% è sempre consentito anche nei casi previsti dall’art. 3”.

DESCRIZIONE: Bisogna precisare che il comma 1 e 2 dell’art. 3 della L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. 13/2011 nel caso di demolizione e ricostruzione prevede che gli ampliamenti possano arrivare al 40% nel caso in cui vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla L.R. n. 4/2007, ma questo non esclude l’aumento solo del 20% nel caso in cui non si applichino le tecniche costruttive di cui alla L.R. 4/2007. Questo deve essere specificato perché l’interpretazione corrente è che l’art. 3 venga applicato solo nel caso si ricorra alle tabelle della L.R. 4/2007 per la graduazione della volumetria assentibile; queste devono invece essere applicate per l’aumento della volumetria oltre il 20% (per fare un esempio concreto pensiamo ad un vecchio magazzino costruito anteriormente al 1989, che si desidera demolire e ricostruire in altro sedime; il proprietario può decidere di ampliarlo solo del 20% migliorando l’aspetto qualitativo e della sicurezza, senza aver il bisogno di un ulteriore aumento e senza essere costretto ad impianti particolari per il risparmio energetico trattandosi solo di un magazzino).